Cosa fa
Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso ogni istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri;
- dura in carica tre anni scolastici;
- è presieduto dal dirigente scolastico.
Composizione
Il Comitato, oltre al dirigente scolastico, vede la presenza di
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
- (solo per scuole superiori) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto ;
- un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Compiti
- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato dalla Legge 107 del 2015 nelle lettere a), b) e c) dell’art.1: in base ai criteri stabiliti il Dirigente scolastico assegnerà il bonus premiale stanziato annualmente per ogni Istituzione scolastica. Il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.
- Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria.
- Valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501.